giovedì 6 agosto 2009

Il prestito della speranza

Il Prestito della Speranza - ideato dalla CEI in collaborazione con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e con INTESA SAN PAOLO attraverso l’impegno della sua controllata BANCA PROSSIMA http://www.bancaprossima.it/ , divisione sociale dell’attività creditizia della stessa banca – è regolato da tassi d’interesse pari " alla metà di quelli presenti sul mercato ed erogati attraverso una rete di personale bancario in pensione a disposizione delle famiglie in crisi per dare aiuto e assistenza ".
Si tratta di una rete di solidarietà che avvalendosi della tecnica di erogazione del credito cerca di raggiungere quella fascia di utenza ai margini del mercato che non può avere accesso al credito.
E’ nata così VOBIS (Volontari Bancari per le iniziative nel sociale). Per la prima volta in Italia nasce un’organizzazione nazionale di ex bancari, provenienti da INTESA SAN PAOLO, operante nell’assistenza finanziaria alla famiglia in difficoltà. Saranno i volontari a prendere in carico ogni singola posizione, affiancando le famiglie nel mantenere il proprio progetto.
La buona riuscita dell’iniziativa si basa soprattutto sull’accompagnamento e sul monitoraggio prima e durante il prestito alla famiglia per aiutarla a ricostruire la capacità di impiegare bene il denaro ottenuto affinché la non cada in un nuovo indebitamento fuori controllo.

Infatti, per le famiglie che otterranno il prestito da Intesa Sanpaolo è previsto un check-up da parte di VOBIS ogni due mesi, in corrispondenza di ciascuna tranche di 1.000 Euro erogata.

Grazie a questa impostazione (volontariato-investimento mirato ai bisogni essenziali dei figli-rendicontazione-accompagnamento-erogazione graduale) il gruppo Intesa Sanpaolo ha deciso di portare da subito a 10, il moltiplicatore del Fondo di Garanzia.

Dunque non aumenteranno soltanto l’efficacia e la sostenibilità, ma anche le dimensioni dell’intervento. Infatti, per ogni milione di Euro di Fondo di Garanzia saranno resi disponibili 10 milioni di Euro di finanziamento. Come Gestore del Fondo, Banca Prossima ha predisposto per la CEI una piattaforma di monitoraggio e di valutazione dell’andamento dei prestiti che -implementata con i dati di tutte le banche aderenti al progetto- sarà preziosa per valutare l’efficacia della prima iniziativa nazionale di microcredito familiare condotta in Italia.

L’iter si sviluppa attraverso un primo esame svolto dalle parrocchie con la successiva segnalazione alla Caritas delle situazioni familiari rientranti nel programma di aiuti. L’importo del prestito è di 6.000 Euro l’anno. Il tasso d’interesse è commisurato al 50 per cento del livello medio attuale, equivalente a un TAEG del 4,5%.

REQUISITI SOGGETTIVI e DOCUMENTAZIONE

1. REQUISITI SOGGETTIVI

Sono ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dalle Banche che abbiano formalmente aderito all’ACCORDO QUADRO tra CEI e ABI a favore delle famiglie (A) numerose (B.1) o gravate da malattia o disabilità (B.2) che abbiano perso ogni fonte di reddito (C) quale conseguenza diretta o indiretta dell’attuale crisi finanziaria ed economica.

Al tal fine s’intendono per:

A) FAMIGLIE

Le famiglie naturali fondate sul matrimonio ai sensi dell’art. 29 della Costituzione. Il requisito del matrimonio è considerato sussistere nel caso di matrimonio canonico, matrimonio concordatario o matrimonio civile, anche se celebrato (sulla base di specifiche intese) da ministro di culto acattolico. Ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo è considerato altresì efficace il matrimonio celebrato all’estero in conformità dell’ordinamento giuridico ivi esistente purché non in contrasto con l’art. 29 della Costituzione.

Sono, infine, ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi alle famiglie nelle quali i coniugi siano separati ovvero siano comparsi avanti il Presidente del Tribunale competente nelle procedure di separazione personale e siano stati assunti i provvedimenti provvisori a condizione che:

- il finanziamento sia richiesto da quello dei coniugi cui siano affidati i figli o con il quale questi convivano stabilmente i caso di affidamento congiunto;

- non si sia instaurata convivenza di fatto con persona cui il coniuge separato sia legato da vincolo affettivo.

B.1) FAMIGLIE NUMEROSE

Le famiglie con tre o più figli di età inferiore ai diciotto anni o, se di età superiore, che siano regolarmente iscritti a un corso scolastico medio superiore o universitario e che non siano fuori corso.

B.2) FAMIGLIE GRAVATE DA MALATTIE O DISABILITA’

Le famiglie, anche se non numerose, nelle quali ad almeno uno dei suoi componenti:

- sia stata riconosciuta dai competenti uffici dell’INPS una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi;

- sia stata riconosciuta dalla commissione medica una invalidità civile non inferiore al 46% e risulti disoccupato;

- sia stata riconosciuta dalla commissione medica una invalidità civile non inferiore al 74%;

- sia titolare d’indennità di accompagnamento.

C) FAMIGLIE CHE ABBIANO PERSO OGNI FONTE DI REDDITO

Le famiglie che, in conseguenza dell’attuale crisi finanziaria ed economica:

- abbiano perduto ogni reddito da lavoro dipendente (per licenziamento o messa in mobilità) o autonomo (per chiusura dell’attività) posseduto dai suoi componenti;

- non godano di rendite o redditi diversi al di fuori della proprietà della casa di abitazione o dell’indennità di CIG o CIGS.

2. DOCUMENTAZIONE

Le famiglie richiedenti devono dimostrare l’esistenza dei requisiti indicati all’articolo 1 che precede

mediante l’allegazione dei seguenti documenti:

- certificato di matrimonio;

- per i separati: copia autentica del verbale di udienza Presidenziale della sentenza di omologa ovvero dichiarazione resa dal legale che ha assistito il richiedente nella relativa procedura attestante lo stato di separazione;

- certificato di stato di famiglia;

- nel caso di matrimonio celebrato all’estero: certificazione rilasciata dall’autorità competente (consolato o ambasciata) attestante la validità giuridica del vincolo matrimoniale secondo il diritto dello stato di celebrazione

- nel caso di malattia o invalidità: copia della documentazione attestante la circostanza, rilasciata dall’INPS o da altro organo competente ( regione, comune ASL );

- copia di certificazione attestante il licenziamento, la messa in mobilità o la cessazione dell’attività;

- copia dell’ultima denuncia dei redditi presentata dai componenti la famiglia che ne siano tenuti.

La modalità d’intervento prevede che a ciascuna famiglia sarà erogato un contributo massimo di 500,00 Euro mensili per un anno, per un totale di 6.000,00 Euro. Il contributo potrà essere prorogato per un secondo anno e per lo stesso importo, se permangono le condizioni di necessità iniziali.

Le parrocchie indicano i possibili destinatari alla Caritas diocesana o patronati cattolici espressamente indicati dalle diocesi.

A questo livello si svolge la prima parte dell’istruttoria, attestando l’effettiva presenza dei requisiti richiesti secondo i criteri definiti a livello nazionale, e viene indicata la banca a cui rivolgersi.

La banca avvia in tempi molto brevi l’iter per concedere il prestito, che sarà erogato mensilmente.

Se viene meno lo stato di necessità, l’erogazione viene sospesa.

La restituzione del prestito alla banca inizierà nel momento in cui la famiglia disporrà nuovamente di un reddito certo, e comunque non prima di uno o due anni, e avrà la durata massima di cinque anni.

Il tasso d’interesse è commisurato al 50 per cento del livello medio attuale, equivalente a un TAEG del 4,5%.

Il fondo sarà operativo a partire dal 1° settembre 2009.